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Codice della Strada Diritto Luigi De Simone NOTIZIE

RIFIUTO DEL CONDUCENTE, DOPO UN SINISTRO STRADALE, DI SOTTOPORSI AD ACCERTAMENTI DEL TASSO ALCOLEMICO E DELL’USO DI STUPEFACENTI(Cassazione n. 30041/2024), Luigi De Simone

Non sempre è reato!

Luigi De Simone

AbstractLa Corte di Cassazione, in un caso specifico, ha affermato che, in caso di sinistro stradale, il conducente coinvolto può rifiutarsi di sottoporsi a controlli sul tasso alcolemico e sull’uso di sostanze stupefacenti, senza commettere reato. Vediamo in quale caso.

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Come noto, quando si verifica un sinistro stradale, i conducenti vengono sottoposti a controlli per la verifica del tasso alcolemico e della guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti.

Spesso questi controlli generano, tra le parti coinvolte, conflitti, che sfociano in contenziosi lunghissimi, fino ad arrivare alla Corte di Cassazione, per i motivi più disparati legati al corretto iter da seguire, per legge, nell’effettuare accertamenti irripetibili sulla persona, ai sensi dell’articolo 354 comma 3 del codice di procedura penale1, al fine di accertare ipotesi aggravate di delitti2 o “semplicemente”, per verificare condizioni di guida in violazione del Codice della Strada3.

Un caso particolarissimo è quello affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza depositata lo scorso 23 luglio4. Il conducente ferito, a seguito di sinistro stradale verificatosi in Liguria, veniva sottoposto a cure mediche sul posto, effettuate dal personale medico intervenuto, alla presenza di una prima pattuglia delle forze di polizia. Lo stesso conducente, terminato il controllo, si allontanava per prelevare dei parenti e si riportava sul posto, dove una seconda pattuglia sopraggiunta invitava lo stesso a sottoporsi ad accertamenti presso una struttura pubblica. A tale richiesta seguiva un netto rifiuto del conducente che veniva condannato sia in primo grado che in secondo grado per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, ex articoli 186 comma 75 e 187 comma 86 del Codice della Strada.

Il condannato ricorreva in Cassazione per tre motivi. Con i primi due motivi, rilevanti per questo articolo, il difensore eccepiva che la condotta tenuta dal cliente non era tra quelle tipicizzate dal Legislatore nei due commi sopra citati e che, comunque, era insussistente il presupposto della sottoposizione delle cure mediche, visto che già vi era stato l’intervento del personale medico direttamente sul posto.

In riferimento all’articolo 186 CdS, la Suprema Corte, riprendendo precedente giurisprudenza, riteneva che “non integra il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite “screening”, e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali”.

Infatti, secondo i giudici di legittimità, nella previsione dell’art. 186, comma 5, Codice della Strada, per «conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche», devono intendersi, per potersi configurare la fattispecie del rifiuto in forza del combinato disposto del predetto comma 5 e del successivo comma 77, non conducenti ritenuti dagli organi di Polizia stradale abbisognevoli di cure mediche, come nel caso de quo, ma i conducenti che di fatto siano stati sottoposti a cure mediche presso strutture sanitarie, a cui tra l’altro, secondo la Corte, deve essere rivolta la richiesta degli esami sulla persona richiesta dagli organi di Polizia Stradale.

In relazione, invece, alla guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, la Suprema Corte non ha ritenuto contemplata nessuna delle ipotesi di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell’art. 187 Codice della Strada, per poter applicare le sanzioni, ex comma 8 stesso codice. Questo per una serie di mancanze. Infatti l’imputato non era stato invitato, ex art. 187, comma 2, Codice della Strada, a sottoporsi ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al successivo comma 3 del citato art. 187 Codice della Strada. Inoltre il condannato  pur essendo stato ritenuto dalla polizia giudiziaria sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonostante l’assenza di un esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui al comma 2, in quanto non eseguiti, non era stato invitato a sottoporsi, ex art. 187, comma 2-bis, Codice della Strada, ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura del personale sanitario ausiliario delle forze dell’ordine. Infine non vi era stata richiesta degli organi di Polizia Stradale, ex art. 187, comma 4, Codice della Strada, rivolta a strutture sanitarie, di accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope a carico del conducente.

Per quanto sopra la Corte di Cassazione annullava la sentenza di secondo grado, e quindi la condanna inflitta di giudici di merito, senza rinvio.

 Effettivamente tanti sono i cavilli normativi per evitare le condanne per condotte palesemente pericolose. Tutto questo certamente non va nella direzione della sicurezza stradale. Ma nel nostro sistema giudiziario le norme vanno interpretate e la giurisprudenza a volte è “creativa”. La notizia positiva, almeno in linea teorica, è che la riforma in atto del Codice della Strada, di cui al disegno di legge n. A.C. n. 1435-A8, prevede di eliminare l’obbligo di dimostrare l’alterazione psico-fisica a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti, ora necessaria9, ma basta il dato numerico/presenza sostanza, per giungere ad una condanna. Infatti si propone di modificare la rubrica dell’articolo 187, da “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”, semplicemente in “Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”, senza più la necessità di dimostrare il nesso causale tra consumo della sostanza ed effetto di alterazione sull’organismo.

Speriamo bene!


NOTE

  1. Articolo 354 codice di procedura penale rubricato “Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro”- (omissis) – Comma 3 – Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale.
  2. Previsti e puniti dagli articoli 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni stradali gravi e gravissime) codice penale.
  3. Previsti e puniti dagli articoli 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) e 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del codice della strada.
  4. Cassazione, sezione IV, sentenza n. 30041 del 23 maggio, depositata il 23 luglio 2024.
  5. (omissis) – comma 7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
  6. (omissis) – comma 8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119.
  7. (omissis) – comma 5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza (omissis); comma 7 (vedi nota 5).
  8. Articolo 1 comma 1 lettera b) del disegno di legge approvato alla Camera il 27 marzo 2024 e in discussione alla Senato.
  9. In tal senso Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza n. 5890 del 25 gennaio 2023 e n. 22682 del 18 aprile 2023, e ancora sentenza Tribunale Vicenza n. 129 del 4 febbraio 2022.

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