ETHICA SOCIETAS-Rivista di scienze umane e sociali
Codice della Strada Diritto Massimiliano Mancini

LA NUOVA DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE, Massimiliano Mancini

Le novità introdotte dalla Legge 177/2024 al Codice della Strada sulla sospensione breve del documento di guida

Massimiliano Mancini

Abstract: La legge che ha modificato il Codice della Strada per inasprire la disciplina della patente a punti ha esteso la sanzione accessoria della sospensione della patente ad altre violazioni rispetto quelle previste precedentemente, prevedendo, nei casi in cui non siano avvenuti incidenti,  periodi brevi di sospensione da 7 a 15 giorni in relazione al punteggio posseduto sul documento di guida e delegando tutto l’iter agli organi di polizia stradale che accertano la violazione senza coinvolgimento della prefettura.

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LA PRECEDENTE DISCIPLINA SULLA SOSPENSIONE DELLLA PATENTE

La precedente normativa del Codice della Strada (art. 218 CdS) prevedeva già -e non è stata modificata- la sospensione della patente come sanzione accessoria in caso di violazioni di specifiche norme di comportamento del Codice della Strada ovvero di recidiva, quando si reiterano alcune violazioni in un biennio. In questi casi il provvedimento è disposto dal prefetto e cautelativamente dall’agente accertatore.

La sospensione e la revoca della patente è anche prevista come conseguenza di specifici reati stradali (art. 223 CdS), disposta dal giudice e cautelativamente dal prefetto.

LE NOVITÀ SULLA C.D. SOSPENSIONE BREVE

L’art. 4 della legge 177/2024 che ha riformato il Nuovo Codice della Strada, ha reso più severo il sistema di penalizzazione dei punti sulla patente e ha introdotto l’istituto della sospensione breve della patente di guida per determinate infrazioni come misura accessoria collegata al livello di punti che si possiede.

La riforma ha introdotto al Codice della Strada il nuovo art. 218-ter che intitolato, per l’appunto, “Sospensione della patente in relazione al punteggio” che prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente da 7 a 15 giorni.

La durata della sospensione breve

è articolata in due periodi (art. 218-ter c. 2 CdS[1]):

  • sospensione di 7 giorni per chi ha un punteggio inferiore a 20 ma superiore a 10 punti.
  • sospensione di 15 giorni per chi ha un punteggio inferiore a 10 punti.

La sospensione può raddoppiare (art. 218-ter c. 2 CdS[2]) se il conducente abbia provocato un incidente stradale e questo vale anche nel caso in cui non vi sia stata una collisione con un altro veicolo vi sia stata la sola fuoriuscita dalla sede stradale senza danni ad altri veicoli o persone.

I casi di sospensione breve

Questo tipo di sospensione si applica pertanto a chi ha un punteggio residuo inferiore a 20 punti e in presenza di specifiche infrazioni già sanzionate con la decurtazione secondo la tabella allegata all’art. 126-bis del Codice della Strada e precisamente:

  1. mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso (art. 6, c. 4, lett. b CdS);
  2. circolazione contromano (art. 143 c. 11 CdS);
  3. mancato rispetto delle precedenze (art. 145 c. 10 CdS);
  4. mancato rispetto delle segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico che vietino la marcia (art. 146 c. 3 CdS);
  5. violazione delle norme sui passaggi a livello, inclusi il superamento di barriere chiuse o in chiusura (art. 147 c. 5 CdS);
  6. sorpasso a destra ove non consentito (art. 148 c. 9-bis e 15 CdS), ovvero sorpasso effettuato senza rispettare le prescritte regole di comportamento sia nei confronti di altri veicoli che di tram e velocipedi (art. 148 c. 15, in violazione dei c. 2, 3 e 8 CdS);
  7. mancato rispetto della distanza di sicurezza, nei casi in cui la mancata distanza causi incidenti con gravi danni ai veicoli (art. 149, c. 5 CdS);
  8. inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve e dossi, nonché manovre relative a cambi di direzione o corsia, immissione nel flusso della circolazione, inversione del senso di marcia, retromarcia, svolta o sosta effettuate senza le prescritte cautele e regole di esecuzione (art. 154, c. 7 e 8 CdS);
  9. guida senza casco o utilizzo irregolare del casco sui ciclomotori e motocicli (art. 171, c. 2 CdS);
  10. guida senza cintura di sicurezza inclusi dispositivi anti-abbandono per bambini (art. 172, c. 10 e 11 CdS);
  11. uso del cellulare alla guida senza vivavoce o auricolare (art. 173, c. 3-bis CdS);
  12. per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose:
    • superamento dei periodi di guida stabiliti di oltre il 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida ovvero minimo del tempo di riposo (art. 174, c. 6 CdS);
    • mancato rispetto per oltre il 20 per cento del limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti o del limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti (art. 174, c. 7 terzo periodo CdS);
    • circolazione durante il periodo in cui al conducente sia stato intimato di non proseguire il viaggio per violazione dei periodi di guida o mancato rispetto dei periodi di riposo, giornalieri e settimanali, indipendentemente dall’entità della violazione accertata (art. 174 c. 11 CdS);
  13. infrazioni in autostrada (art. 176 CdS):
    • retromarcia su autostrada;
    • mancato rispetto della corsia di emergenza;
    • sosta in corsia di emergenza senza motivazione valida;
    • mancato uso delle luci di posizione e degli altri dispositivi di segnalazione visiva prescritti durante la sosta in condizioni di scarsa visibilità;
    • mancata collocazione del triangolo di emergenza.
  14. per i conducenti di età inferiore a 21 anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, i conducenti che esercitano attività di trasporto di persone o cose, i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di autoveicoli con rimorchio che insieme raggiungano la stessa massa, di autobus e di altri autoveicoli per il trasporto di persone con più di otto posti a sedere escluso quello del conducente guida, nonché di autoarticolati e autosnodati, guida dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste, qualora il tasso alcolemico accertato non sia superiore a 0,5 g/l e anche se abbiano causato un incidente (articolo 186-bis, comma 2);
  15. mancata precedenza ai pedoni e in generale mancato arresto in caso di attraversamento di persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella o non vedente, nonché mancato uso di cautela in presenza di bambini e anziani (art. 191 c. 4 CdS).

CONTESTAZIONE IMMEDIATA INDEROGABILE

La sospensione breve si può applicare solo nei confronti dei conducenti che sono stati identificati nel momento in cui è stata commessa la violazione, escludendo quindi qualsiasi possibilità di identificazione successiva, come nel caso dell’applicazione della decurtazione dei punti.

Può essere dilazionato il ritiro fisico del documento di guida, ad esempio nel caso in cui il conducente ne sia sprovvisto oppure presenti la patente in formato digitale sull’app-IO, ma in questo caso il periodo di sospensione decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione da cui la sospensione consegue e non dall’effettiva consegna del documento (art. 218-ter c. 6 CdS[3]).

PERMESSO PER LA CONDUZIONE DEL VEICOLO

L’agente accertatore che ritira la patente rilascia contestualmente un permesso provvisorio che consente di condurre il veicolo sino al luogo di custodia indicato dal conducente, con annotazione sul verbale di contestazione (art. 218 c. 1 CdS[4]).

Si può rilasciare un permesso di guida al conducente al quale è stata sospesa la patente, qualora la sospensione non consegua ad un sinistro stradale, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, o per esigenze legate a stati di disabilità gravi di cui alla lelle 104/1992.  In questo caso il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso (art. 218 c. 2 CdS[5]).

A ciò, a differenza della sospensione ordinaria della patente di cui all’art 218 CdS, non provvede il prefetto ma il comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che si deve anche occupare di custodire la patente restituendola al termine del periodo di sospensione breve (art. 218-ter c. 5 CdS[6]).

LE SANZIONI

Circolare con la patente sospesa oppure al di fuori dei limiti del permesso per la conduzione dei veicolo (art. 218-ter c. 8 CdS[7]) comporta la sanzione amministrativa da €. 2.046 a € 8.186 e le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, in caso di reiterazione della violazione anziché il fermo si applica la confisca amministrativa del veicolo (art. 218 c. 6 CdS[8]) .

PROCEDURE OPERATIVE

L‘operatore che accerta violazioni amministrative che prevedano come sanzione amministrativa accessoria la sospensione della patente di guida per un periodo determinato deve (art. 218 c. 1 CdS[4]):

  • ritirare la patente (art. 218 c. 1 CdS[4]) custodendo il documento presso il comando senza inviarla al prefetto restituendola all’interessato o a un suo delegato al termine del periodo di sospensione (art. 218-ter c. 5 CdS[6]);
  • annotare il ritiro nel verbale di contestazione della violazione (art. 218 c. 1 CdS[4]);
  • rilasciare il permesso provvisorio per condurre il veicolo sul percorso necessario per raggiungere il luogo di custodia indicato dal conducente indicandolo sul verbale (art. 218 c. 1 CdS[4]).
  • rilasciare, se richiesto, il permesso di guida limitatamente al periodo e al percorso necessario per le esigenze di lavoro o per le necessità terapeutiche legate allo stato di handicap grave (art. 218-ter c. 5 CdS[6]).

NOTE

[1] Codice della Strada, art. 218-ter (Sospensione della patente in relazione al punteggio) «2. La sospensione breve di cui al comma 1 è disposta: a) per un periodo di sette giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a venti punti ma pari almeno a dieci punti; b) per un periodo di quindici giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a dieci punti.».

[2] Codice della Strada, art. 218-ter «3. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni degli articoli 222 e 223, la durata della sospensione prevista dalle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo è raddoppiata quando il conducente abbia provocato un incidente stradale, compreso il caso in cui tale evento consista nella fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di altre persone o cose diverse dal conducente e dal suo veicolo.».

[3] Codice della Strada, art. 218-ter «6. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo nei confronti dei conducenti che sono stati identificati nel momento in cui è stata commessa la violazione. Qualora il ritiro della patente non sia stato effettuato per qualsiasi causa, il periodo di sospensione decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione da cui la sospensione consegue.».

[3] Codice della Strada, art. 218-ter «8. Chiunque circola abusivamente durante il periodo di sospensione della validità della patente prevista dai commi 2, lettere a) e b), e 3 del presente articolo è punito con le sanzioni di cui al comma 6 dell’articolo 218. Le medesime sanzioni si applicano, nei casi previsti dal comma 5 del presente articolo, nei confronti di chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente avvalendosi del permesso di guida di cui all’articolo 218, comma 2, in violazione dei limiti previsti dal permesso stesso.».

[4] Codice della Strada, art. 218 (Sanzione accessoria della sospensione della patente) «1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall’agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L’agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.».

[5] Codice della Strada, art. 218 «2. […omissis…] il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell’istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L’ordinanza, che eventualmente reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all’interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate.».

[6] Codice della Strada, art. 218-ter «5. Si applicano le disposizioni dell’articolo 218, commi 1 e 2, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo, in quanto compatibili, ai soli fini del rilascio del permesso di guida ivi indicato, al quale provvede il responsabile dell’ufficio o del comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione. In deroga alle disposizioni del comma 2 dell’articolo 218, la sospensione della patente prevista dal presente articolo non è subordinata all’adozione di un provvedimento di sospensione da parte del prefetto. La patente ritirata dall’agente od organo di polizia è conservata presso l’ufficio o comando da cui dipende l’accertatore ed è restituita all’interessato o a un suo delegato al termine del periodo di sospensione. Il periodo di sospensione decorre dal giorno del ritiro della patente. Avverso il ritiro della patente è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205.».

[7] Codice della Strada, art. 218-ter «8. Chiunque circola abusivamente durante il periodo di sospensione della validità della patente prevista dai commi 2, lettere a) e b), e 3 del presente articolo è punito con le sanzioni di cui al comma 6 dell’articolo 218. Le medesime sanzioni si applicano, nei casi previsti dal comma 5 del presente articolo, nei confronti di chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente avvalendosi del permesso di guida di cui all’articolo 218, comma 2, in violazione dei limiti previsti dal permesso stesso.».

[8] Codice della Strada, art. 218 «6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.046 a € 8.186. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.».


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