Se c’é un organo di polizia stradale non occorre rispettare la distanza di 1 km.
Abstract: La norma secondo cui i dispositivi di controllo per il rilevamento a distanza della velocità devono essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità, si riferisce soltanto ai casi in cui i suddetti dispositivi sono finalizzati al controllo remoto delle prescritte violazioni, ragione per cui non riguarda i casi in cui l’accertamento dell’illecito viene eseguito con l’ausilio di apparecchi elettronici mobili presidiati dagli agenti di polizia stradale, la cui distanza in tale specifica ipotesi deve essere soltanto “adeguata” non essendo prefissata normativamente. É quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione n. 26959 del 14 settembre 2022. Fermo restando che occorre sempre eseguire la valutazione d’impatto-DPIA, come ha ribadito il Garante.
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La vicenda
La quaestio sottoposta all’esame dei giudici di legittimità nasce dall’impugnazione della sentenza di rigetto dell’opposizione proposta avverso il verbale di accertamento, a mezzo di apparecchiatura elettronica Velomatic 512D, del superamento del limite di velocità, in violazione dell’art. 142, comma 8, del Codice della strada.
In particolare, le doglianze sollevate dall’automobilista vertono sull’inadeguata segnalazione dell’installazione dell’apparecchiatura elettronica di rilevamento della velocità, atteso che, nel verbale di accertamento, gli agenti accertatori avevano dato atto di avere posizionato la segnaletica mobile recante la dicitura controllo elettronico della velocità ad una distanza di almeno 250 metri e che gli stessi agenti avevano provveduto ad effettuare un apposito rilievo fotografico, prodotto in giudizio, dal quale emergeva l’idoneità della segnaletica, sia per tipologia che per collocazione, a rendere edotti gli automobilisti della presenza del predetto sistema di rilevamento della velocità, nel rispetto dell’obbligo di rendere visibili le segnaletiche fisse ed automatiche.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso dell’automobilista, a tale fine osservando che nella sentenza impugnata dopo aver evidenziato che, nel verbale di accertamento, gli agenti accertatori avevano dato atto di aver posizionato la segnaletica mobile riportante la dicitura controllo elettronico della velocità ad una distanza di almeno 250 mt., circostanza non contestata a mezzo di querela di falso, posto che il verbale di accertamento della contestata violazione fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale, che lo ha redatto, come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale, nonché, limitatamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale stesso ed alle eventuali dichiarazioni delle parti è pervenuta alla conclusione che alla luce del rilievo fotografico prodotto in giudizio, la suddetta segnaletica, sia per tipologia che per collocazione, era idonea a rendere edotti gli automobilisti della presenza del predetto sistema di rilevamento della velocità.
Osservazioni e precedenti giurisprudenziali
La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che la legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertate mediante autovelox è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata (Cass. civ. sez. II, 24 gennaio 2019, n. 2041; Cass. civ. sez. VI, 13 gennaio 2011, n. 680).
Al riguardo, l’art. 4, comma 1 del decreto-legge n. 121/2002, convertito, con modificazioni, in legge n. 168/2002, enuncia che dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo elettronico della velocità deve essere data preventiva informazione agli automobilisti, la cui ratio è quella di informarli della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni, con la conseguente nullità delle sanzioni eventualmente irrogate in violazione di tale previsione (Cass. civ. sez. II, 29 luglio 2016, n. 15899; Cass. civ. sez. II, 26 marzo 2009, n. 7419).
Con l’avvertenza, che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante autovelox, ove non sia indicato se la presenza dell’apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante un apposito cartello non rende sempre nullo il verbale stesso, se detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza (Cass. civ. sez. VI, 17 ottobre 2018, n. 25993).
In particolare, il nuovo comma 6 bis inserito nel testo dell’art. 142 del Codice della strada. ad opera dell’art. 3, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 117/2007, convertito con modificazioni. nella legge n. 160/2007, prevede espressamente che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate ed essere ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada.
In ordine alla modalità di impiego il decreto ministeriale 15 agosto 2007, prevede che i segnali stradali ed i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante, precisando all’art. 2, comma 1 che la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi.
In altri termini, la ratio della preventiva informazione della presenza della segnaletica di cui si discorre non è rinvenibile nella sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, ma nella finalità di tutela della sicurezza stradale (Cass. civ. sez. VI, 14 marzo 2014, n. 5997).
Conseguentemente, l’art. 25, comma 2, della legge n. 120/2010, nel prevedere che i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità previsti dall’art. 142 del C.d.S. debbano essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone l’osservanza di uno specifico limite di velocità, si riferisce unicamente ai casi in cui i relativi dispositivi sono finalizzati al controllo remoto delle violazioni, e cioè siano collocati ai sensi del citato art. 4 del decreto-legge n 121/2002, ragione per cui non riguarda i casi in cui l’accertamento dell’illecito è effettuato con apparecchi elettronici mobili presidiati con la presenza di un organo di polizia stradale, la cui distanza deve essere soltanto adeguata e non è quindi, da ritenersi prefissata normativamente.
Del resto la ratio sottesa all’art. 25, comma 2 della citata legge n. 120/2010, è ravvisabile nel consentire all’utente della strada la possibilità di avvistare, in tempo utile, la prescrizione relativa al mutamento del limite di velocità, al fine di regolare quest’ultima in condizioni di sicurezza.
Pertanto, poiché nel caso di dispositivi completamente automatici, tale possibilità è data unicamente dall’apposizione del cartello segnalatore della velocità, che va posto ad un’adeguata distanza tra il segnale e la postazione di rilevamento pari ad almeno un chilometro. mentre viceversa, nell’ipotesi di accertamento eseguito con modalità manuale mediante apparecchi elettronici rientranti nella diretta disponibilità della polizia stradale e gestiti da quest’ultimi con la loro presenza in loco, quest’ultima predisposizione rappresenta un elemento ulteriore, rispetto al punto in cui risulta apposto il cartello indicatore del limite di velocità, per effetto del quale, l’utente è messo nelle condizioni di avvistare, con maggiore anticipo, la stessa posizione di rilevamento, così rimanendo giustificata l’esclusione dell’osservanza del predetto limite di un chilometro previsto dall’art. 25, comma 2, della citata legge n. 120 /2010 (Cass. civ. sez. II, 9 dicembre 2019, n. 32104).
Nella fattispecie scrutinata dai giudici di legittimità con la pronuncia in commento, il rilevamento elettronico è stato effettuato con l’ausilio di un apparecchio mobile manualmente gestito dagli agenti della polstrada, per cui valgono le considerazioni sopra espresse secondo cui non era necessaria l’osservanza del limite di un chilometro, essendo sufficiente fare intercorrere una distanza adeguata dal punto di installazione dell’apparecchiatura rispetto a quello del concreto rilevamento della velocità, in modo da garantirne all’automobilista il tempestivo avvistamento.
In ordine a tale questione specificamente considerata, la giurisprudenza di legittimità (cfr.Cass. civ. sez. VI, 31 luglio 2018, n. 20327; Cass. civ. sez. VI, 15 novembre 2013, n. 25769) ha quindi tenuto a precisare che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento della velocità con modalità manuale deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguono lungo la medesima strada, essendo sufficiente l’effettiva esistenza di un cartello premonitore sulla strada percorsa e la sua collocazione a congrua distanza rispetto alla postazione di rilevazione della velocità, in modo che l’avvertimento possa ritenersi effettivo.
Ciò in quanto, per l’accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto a mezzo di autovelox, l’art. 2 del decreto ministeriale 15 agosto 2007 non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, prevedendo unicamente l’obbligo della loro installazione con un adeguato anticipo rispetto al luogo di rilevamento della velocità, in modo da garantirne per l’ignaro utente della strada il tempestivo avvistamento (cfr. Cass. civ. sez. VI, 15 novembre 2013, n. 25769 cit.).
Infatti la presenza del cartello di preavviso ed il suo posizionamento ad una distanza congrua dalla postazione, è sufficiente a consentire all’automobilista di diminuire la velocità senza pericolo per sè e per gli altri utenti della strada (Cass. civ., sez. VI, 13 novembre 2020, n. 25690).
In particolare, è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima (Cass. civ. sez. II, 28 marzo 2017, n. 7949), né assume rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada (Cass. civ. sez. II, 28 marzo 2017, n. 7949 cit.).
Inoltre a maggiore chiarezza, va qui osservato che né la legge, né il decreto-legge n. 117/2007, né altra normativa successiva, indica le caratteristiche che debba avere il segnale di avvertimento perché ciò che conta è che si tratti di una strada sottoposta a rilevazione elettronica della velocità e che la sussistenza di una apparecchiatura di rilevamento della velocità, sia stata segnalata agli utenti, nei termini di cui si è detto, con qualunque strumento purché sia adeguato e comunque, visibile, indipendentemente, però che si tratti di dispositivo luminoso, o di un cartello stradale verticale od orizzontale e/o di cartello verticale luminoso a luce intermittente.
Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza n. 26959 del 14 settembre 2022
Svolgimento del processo
1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, in accoglimento dell’appello del Comune di (OMISSIS), ha rigettato l’opposizione proposta da M.V. avverso il verbale con il quale la Polizia Locale aveva accertato, a mezzo di apparecchiatura elettronica “Velomatic 512D”, che lo stesso, quale proprietario dell’autoveicolo BMW 320/D, in violazione dell’art. 142, comma 8, del codice della strada, transitava oltre il limite massimo di velocità stabilito sulla strada extraurbana (OMISSIS).
1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che la strada percorsa era una “strada extraurbana con limite di velocità di 90 kmh” e che l’apparecchio di rilevamento della velocità utilizzato era il “Velomatic 512”, “il quale permette la rilevazione dell’infrazione ad avvenuto transito del veicolo”, e che doveva, pertanto, escludersi che, nelle condizioni date, a fronte di “un veicolo lanciato a 113 kmh”, fosse possibile procedere ad una contestazione immediata in sicurezza, ha rilevato, per quanto ancora interessa, che, relativamente alla censura di “omessa o inadeguata segnalazione dell’installazione dell’apparecchiatura elettronica di rilevamento della velocità”, era sufficiente osservare che, nel verbale di accertamento, gli agenti accertatori avevano dato atto di aver posizionato “la segnaletica mobile” (recante la dicitura “controllo elettronico della velocità”)ad “una distanza di almeno 250 ml.” e che gli stessi agenti avevano provveduto ad effettuare apposito “rilievo fotografico”, prodotto in giudizio dal Comune, dal quale emergeva l’idoneità della segnaletica”, “sia per tipologia che per collocazione”, “a rendere edotti gli automobilisti della presenza del predetto sistema di rilevamento della velocità”, nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 117 del 2007 art. 3, comma 1, lett. b), conv. con L. 160 del 2007, e del D.M. n. del 13/6/2017 e dell’obbligo, ivi previsto, “di rendere visibili le segnaletiche fisse ed automatiche”.
2.1. M.V., con ricorso notificato in data 17/6/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.
2.2. Il Comune di (OMISSIS) è rimasto intimato.
2.3. Il ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., dell’art. 142, comma 6 bis, del codice della strada e del D.P.R. n. 495 del 1992 art. 79, comma 3, nonché dell’art. 7 della Circolare del Ministero dell’Interno del 14/8/2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 , parte I, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale senza considerare che la (OMISSIS) ha tutte le caratteristiche per essere classificata, a norma dell’art. 2, comma 3, del codice della strada, come “strada extraurbana principale” e, in caso di classificazione della strada come “strada extraurbana secondaria”, che il verbale impugnato non contiene alcuna indicazione del decreto prefettizio previsto dall’art. 4 della L. n. 168 del 2002, che autorizza la rilevazione elettronica della velocità,-ha ritenuto che la segnaletica indicante le postazioni di rilevamento era stata collocata alla distanza minima di 250 metri prevista dalla legge, omettendo, tuttavia, di considerare:
– innanzitutto, che tale fatto è stato smentito sia dal Comune, che nella comparsa di costituzione e risposta e nel ricorso in appello aveva espressamente dichiarato che l’apposito cartello di presegnalazione della postazione di rilevamento era stato allocato a circa 160-170 metri dall’apparecchiatura elettronica, sia dalla documentazione fotografica recante la sottoscrizione del Comandante della Polizia Locale la quale dimostra, con efficacia di prova legale, che, in realtà, la distanza effettiva tra il cartello di presegnalazione e lo strumento di rilevazione è di circa 150 metri; in secondo luogo, che, classificata la strada come “strada extraurbana principale”, la distanza minima che deve intercorrere tra la segnaletica mobile e l’apparecchiatura di rilevazione dev’essere pari, a norma dell’art. 79, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, a 250 metri.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, comma 1, 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 2697 e 2712 c.c. per omesso esame di una prova documentale dirimente ai fini della decisione, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha omesso di valutare tanto le affermazioni svolte dal Comune di (OMISSIS) nella comparsa di costituzione e risposta e nel ricorso d’appello, e cioè che l’apposito cartello di presegnalazione della postazione di rilevamento era stato allocato a circa 160-170 metri, quanto la documentazione fotografica che lo stesso Comune ha prodotto in giudizio, che riproduce, con efficacia di prova legale, l’allocazione di tale segnaletica alla distanza di 150 metri dalla piazzola di sosta ove l’agente accertatore ha installato l’apparecchiatura di rilevamento.
4.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.
4.2. In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita integra, in effetti, un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto, cui è rimesso, ma solo se si tratta di strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare, a norma del L. n. 168 del 2002 ‘art. 4, commi 1 (in fine) e 2, i tratti ove questa è ammissibile (cfr. in tal senso, Cass. n. 24214 del 2018, la quale ha affermato che integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio la contestazione di una infrazione, rilevata su una strada extraurbana secondaria, ma priva dell’indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale erano state autorizzate, sulla detta strada, la rilevazione della velocità a mezzo autovelox e la contestazione differita; conf., Cass. n. 21603 del 2021).
4.3. Nel caso in esame, tuttavia, è lo stesso il ricorrente ad aver espressamente ammesso che la strada sulla quale la violazione è stata accertata dev’essere classificata come una “strada extraurbana principale”. Ed è noto come, in forza del combinato disposto degli artt. 201, comma 1 quater, del codice della strada e D.L. n. 121 del 2002 art. 4, comma 2, conv. nella L. n. 168 del 2002, i “motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata”, se si tratta di “autostrade o strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse” (così l’art. 4, comma 2, cit.), sono direttamente evincibili dalle disposizioni di legge che li reputano in via generale sussistenti in base alle caratteristiche della circolazione, mentre solo per le strade diverse dalle surricordate non possono non essere desumibili che dal solo decreto prefettizio cui è rimesso individuarne i tratti ammissibili “tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali,, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati” (così, sempre, art. 4, comma 2, cit.). Il tribunale, pertanto, lì dove ha ritenuto che, a fronte di “un veicolo lanciato a 113 kmh” e di un l’apparecchio di rilevamento della velocità che “permette la rilevazione dell’infrazione ad avvenuto transito del veicolo”, non era possibile procedere ad una contestazione immediata in sicurezza, ha (implicitamente ma) correttamente escluso ogni rilievo al fatto che, trattandosi di una “strada extraurbana principale, il verbale impugnato non contenesse alcuna indicazione del decreto prefettizio previsto dall’art. 4, comma 2, della L. n. 168 cit..
4.4. Quanto al resto, questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui “la legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante autovelox è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata” (Cass. n. 2041 del 2019; Cass. n. 680 del 2011). In materia di accertamento di violazione delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di autovelox, infatti, D.L. n. 121 del 2002 art. 4, comma 1, conv. in L. n. 168 cit., secondo cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva “informazione agli automobilisti”, non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell’ambito dei servizi organizzativi interni della pubblica amministrazione, ma è finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni, con la conseguente nullità della sanzioni eventualmente irrogata in violazione di tale previsione (Cass. n. 7419 del 2009; Cass. n. 15899 del 2016).
4.5. L’art. 4 della L. n. 168 cit. si configura, pertanto, come una norma imperativa, la cui cogenza è desumibile anche dal suo innesto successivo direttamente nel corpo del codice della strada, essendo stato inserito, per effetto dell’art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. n. 117 del 2007, conv., con modif., nella L. n. 160 del 2007, il nuovo comma 6 bis nel testo dell’art. 142 del predetto codice, alla stregua del quale “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione” dello stesso codice. Con la stessa disposizione innovativa l’individuazione delle modalità di impiego è stata rimessa ad apposito decreto del ministro dei trasporti, di concerto con il ministro dell’interno, il primo dei quali adottato con D.M. n. del 1.5/8/2007, ha previsto, in particolare, che “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante” e che “la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi…” (art. 2, comma 1). Come può evincersi dal complesso normativo adottato sul punto, dunque, la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione, pertanto, non può non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa, laddove si afferma, espressamente, che gli indicatori preventivi della presenza degli autovelox “devono essere installati con adeguato anticipo…”, senza, quindi, lasciare alcun margine di discrezionalità alla pubblica amministrazione circa la possibile elusione di siffatto accorgimento o in ordine alla facoltà di ricorrere a sistemi informativi alternativi che, però, non assicurino la medesima trasparenza nell’inerente attività di segnalazione. In altri termini, la ratio della preventiva informazione in questione secondo le modalità indicate dalla legge (anche mediante gli strumenti attuativi dei decreti dei competenti ministeri) è rinvenibile nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla pubblica amministrazione, il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico (Cass. n. 5997 del 2014, in motiv.).
4.6. D’altra parte, l’art. 25, comma 2, della L. n. 120 del 2010, nel prevedere che i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme dell’art. 142 del codice della strada debbano essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità, ha inteso riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni, e cioè siano collocati ai sensi del citato art. 4 del D.L. n 121 cit. (come convertito in legge) e, perciò, non riguarda i casi in cui l’accertamento dell’illecito sia effettuato con apparecchi elettronici mobili presidiati con la presenza di un organo di polizia stradale, la cui distanza deve essere soltanto adeguata e non è, quindi, da ritenersi prefissata normativamente (in tal senso, in via interpretativa, ancorchè non in modo vincolante, hanno chiarito il complesso normativo in questione le circolari del ministero dell’interno del 12/8/2010, n. 300/A /11310/10/101/3/3/9, del 29/12/2010, n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 e del 26/3/2012, n. 300/A/2289/12/101/3/3/9, le quali, infatti, fanno tutte riferimento alla portata dell’art. 25, comma 2, della L. n. 120 del 2010). Tale interpretazione, invero, si pone in un rapporto di coerenza logica con la ragione giustificatrice sottesa alla norma di cui al comma 2 dell’art. 25 della citata L. n. 120 cit., che corrisponde a quella di consentire all’utente stradale di disporre di elementi per poter avvistare, in tempo utile, la prescrizione relativa al mutamento del limite di velocità, al fine di regolare quest’ultima in condizioni di sicurezza, ovvero in conformità alla valutazione prudenziale predeterminata ex ante dall’ente proprietario o gestore del tratto stradale. Pertanto, nel caso di dispositivi completamente automatici, tali elementi si sostanziano unicamente nell’apposizione del cartello segnalatore della velocità, onde si profila congruo imporre una determinata ed ampia distanza tra il segnale e la postazione di rilevamento (pari, per l’appunto, ad almeno un chilometro). Viceversa, nell’ipotesi di accertamento eseguito con modalità manuale mediante apparecchi elettronici nella diretta disponibilità della polizia stradale e dagli stessi agenti gestiti con la presenza in loco, quest’ultima predisposizione rappresenta un elemento ulteriore, rispetto al punto in cui risulta apposto il cartello indicatore del limite di velocità, per effetto del quale l’utente è messo nelle condizioni di avvistare, con maggiore anticipo, la stessa posizione di rilevamento, così rimanendo giustificata l’esclusione dell’osservanza del predetto limite di un chilometro previsto dall’art. 25, comma 2, della L. n. 120 cit. (Cass. n. 32104 del 2019).
4.7. Nel caso in esame, il rilevamento elettronico, alla luce di quanto incontestatamente accertato dal giudice di merito, è stato effettuato con apparecchio mobile manualmente approntato e fatto funzionare, per cui non doveva rispettarsi il menzionato limite di un chilometro, dovendosi, piuttosto, ritenere sufficiente, per il tipo di strada in cui era stato eseguito l’accertamento (classificata, come detto, come “strada extraurbana principale”), osservare una distanza solo “adeguata” dal punto di installazione dell’apparato a quello del concreto rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento. La giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 25769 del 2013 e Cass. n. 20327 del 2018), in effetti, ha, sul punto, precisato che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento con modalità manuale deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada. In siffatto contesto è, dunque, sufficiente che il giudice di merito accerti, in coerenza alle finalità perseguite dalla disposizione di cui all’art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, conv. in L. n. 168 del 2002, l’effettiva esistenza di un cartello premonitore sulla strada percorsa e la sua collocazione a congrua distanza rispetto alla postazione di rilevazione della velocità, in modo che l’avvertimento, come poi confermato del D.M. del 15 agosto 2007 art. 2, possa ritenersi effettivo: in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata autovelox, D.M. del 15 agosto 2007 art. 2 (secondo cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti) non stabilisce, infatti, una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi ma, com’è accaduto nel caso in esame, solo l’obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento (cfr. Cass. n. 25769 del 2013).
4.8. La sentenza impugnata, infatti, dopo aver evidenziato che, nel verbale di accertamento, gli agenti accertatori avevano dato atto di aver posizionato la segnaletica mobile riportante la dicitura “controllo elettronico della velocità” ad una distanza di almeno 250 mt. (senza, peraltro, che tale risultanza, a fronte della sua efficacia di prova legale, sia stata contestata a mezzo di querela di falso), ha (comunque) ritenuto, con accertamento ún fatto non censurato per omesso di esame di circostanze decisive delle quali sia stata esposta in ricorso l’emergenza dagli atti del giudizio, che, alla luce del “rilievo fotografico” prodotto in giudizio dal Comune, la segnaletica, “sia per tipologia che per collocazione”, era idonea “a rendere edotti gli automobilisti della presenza del predetto sistema di rilevamento della velocità”. Il D.M. del 15 agosto 2007 art. 3 cit. stabilisce, del resto, che “le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate”, tra l’altro, “con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti”, precisando che tali segnali stradali di indicazione “devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati” e che “sul pannello deve essere riportata l’iscrizione ‘controllo elettronico della velocità’ ovvero ‘rilevamento elettronico della velocità, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo”. In ogni caso, in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull’opponente, e non sulla pubblica amministrazione l’onere di provare l’inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al D.M. del 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sè, alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica (Cass. n. 23566 del 2017).
- Il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato.
- Nulla per le spese di lite non avendo il Comune svolto alcuna attività difensiva.
- La Corte dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso.
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