LA GIURISPRUDENZA IN ORDINE ALLA CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE NELLA FORMA TENTATA IN UNA VICENDA CHE COINVOLGE LA POLIZIA LOCALE
Abstract: La vicenda di un imputato che aveva tentato di strappare il bollettario delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada dalle mani dell’operatore di polizia locale che lo stava sanzionando, nell’iter giurisprudenziale sino alla Suprema Corte di Cassazione, che in una recente sentenza dello scorso mese di aprile si è espressa in maniera netta ai fini della configurabilità del reato di violenza a pubblico ufficiale nella forma tentata.
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La vicenda
La Corte territoriale di Messina aveva confermato una sentenza del Tribunale di Patti con la quale era stato condannato un imputato per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.
In particolare, all’accusato gli era stato contestato di aver usato minaccia nei confronti di un ispettore della Polizia municipale impegnato in un servizio di traffico stradale, tentando di strappargli il bollettario delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, mentre si accingeva a redigere un verbale di processo verbale di accertamento.
Avverso la decisione l’imputato ricorre per cassazione.
I motivi del ricorso per Cassazione
Avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 337 cod. pen. e 192 e 530 cod. proc. pen. in quanto, ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare il motivo specifico di appello sulla idoneità della condotta a integrare il reato contestato;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen. poiché, per la difesa, il fatto commesso non era stato grave;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 337 cod. pen. atteso che, per il legale, la Corte di Appello non aveva considerato che l’imputato non aveva impedito al vigile di redigere il verbale, risultando quella della redazione degli atti negli uffici una prassi diffusa per motivi di comodità.
Le valutazioni della Suprema corte
Il ricorso era dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni:
1) Per quanto concerne il primo motivo, gli Ermellini osservavano che, se la Corte di Appello aveva esaminato il motivo di appello, il ricorso, invece, a loro avviso, proponeva soltanto una diversa e non consentita lettura del compendio probatorio;
2) quanto al secondo motivo, per i giudici di piazza Cavour, la risposta della Corte di appello era stata puntuale, adeguata e priva di manifeste illogicità, ancorata alla concreta gravità della condotta tenuta dal ricorrente, proponendo il ricorrente per contro censure ancora una volta reputate ma non collegate alla trama argomentativa della sentenza impugnata e di puro merito;
3) in ordine al terzo motivo, infine, la Suprema Corte richiamava, a sostegno della sua reiezione, quell’orientamento nomofilattico secondo cui non è necessario, ai fini dell’integrazione del delitto, che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell’ufficio o del servizio, indipendentemente dall’esito, positivo o negativo, di tale azione e dall’effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati (tra tante, Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020).
Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, quando si può ritenere configurabile il tentato delitto di resistenza a un pubblico ufficiale.
Difatti, in tale pronuncia, è affermato che, ai fini dell’integrazione del delitto de quo, non è necessario che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell’ufficio o del servizio, indipendentemente dall’esito, positivo o negativo, di tale azione e dall’effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati.
Dunque, ove ricorra una situazione di questo genere, ben potrà ritenersi contestato e accertato siffatto reato.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in cotale sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica giuridica, quindi, non può che essere positivo.
Il testo della sentenza
Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza n. 15621 del 21 aprile 2022
RITENUTO IN FATTO
- Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Patti del 6 novembre 2019, con la quale era stato condannato l’imputato B. M. P. per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. All’imputato era stato contestato di aver usato minaccia nei confronti di un ispettore della Polizia municipale N. A. C. P., impegnata in un servizio di traffico stradale, tentando di strapparle il bollettario delle contravvenzioni, mentre si accingeva ad elevargli una contravvenzione.
- Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 337 cod. pen. e 192 e 530 cod. proc. pen. La Corte di appello ha omesso di esaminare il motivo specifico di appello sulla idoneità della condotta ad integrare il reato contestato: il ricorrente non aveva inteso impedire al vigile urbano di elevargli la contravvenzione ma soltanto dissuaderla dal farlo, usando una condotta non violenta (poggiarle la mano sulla sua, senza di fatto toglierle la presa dal formulario). Non è stato esaminato l’elemento psicologico e l’esistenza del dolo specifico richiesto per la configurazione del reato (ben poteva il vigile fare la multa in altro momento).
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen. La condotta, motivata dalle circostanze del caso (stava accompagnando la figlia del medico) che avevano fatto percepire la multa come ingiusta, non è stata grave, non vi è stata violenza, l’imputato si è rassegnato e ritirato in buon ordine.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 337 cod. pen. La Corte di appello non ha considerato che l’imputato non ha impedito al vigile di redigere il verbale, risultando quella della redazione degli atti negli uffici una prassi diffusa per motivi di comodità. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è inammissibile in quanto in larga parte reitera le doglianze di appello, senza confrontarsi con la risposta fornita dalla Corte di appello e finendo per proporre censure aspecifiche e di merito, oltre che manifestamente infondate.
- Quanto al primo motivo, va osservato invero che la Corte di appello ha esaminato il motivo di appello, descrivendo la condotta tenuta dal ricorrente in termini ben diversi da quelli rappresentati in questa sede. Il ricorso pertanto propone soltanto una diversa e non consentita lettura del compendio probatorio. Così come accertata la condotta da parte della Corte di appello, è anche ben evidenziata dalla sentenza impugnata la direzione della condotta, risultando meramente ripetitive e aspecifiche le critiche difensive sul dolo.
- Anche in ordine all’art. 131-bis cod. pen., la risposta della Corte di appello è puntuale, adeguata e priva di manifeste illogicità (ancorata alla concreta gravità della condotta tenuta dal ricorrente), proponendo il ricorrente per contro censure ancora una volta non collegate alla trama argomentativa della sentenza impugnata e di puro merito.
- Quanto al reato tentato, va rammentato che non è necessario, ai fini dell’integrazione del delitto, che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell’ufficio o del servizio, indipendentemente dall’esito, positivo o negativo, di tale azione e dall’effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati (tra tante, Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Rv. 278207).
- Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
[1] Codice della Strada, art. 186 Guida sotto l’influenza dell’alcool, comma 1-2 «1. E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e’ punito, ove il fatto non costituisca piu’ grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter. […omissis]».
[2] Codice della Strada, art. 190 Comportamento dei pedoni, comma 2-3 «2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. 3. E’ vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; e’ inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.».
[3] Codice della Strada, art. 190 Comportamento dei pedoni, comma 10 «Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione ammnistrativa del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102.».
[4] Codice della Strada, art. 190 Comportamento dei pedoni, comma 4 «È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessita’; e’, altresi’, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.».
[5] Codice della Strada, art. 169 Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore, comma 4 «Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la liberta’ di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilita’. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.».
[6] Codice della Strada, art. 157 Arresto, fermata e sosta dei veicoli, comma 7 «È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.».
[7] Codice della Strada, art. 157 Arresto, fermata e sosta dei veicoli, comma 2 «Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il piu’ vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento. ».